Autore: consulenzalegale

DECRETO RILANCIO: La novità del passaggio dal concordato al piano attestato.

È possibile sostituire la proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti con un piano attestato. È questa una delle novità apportate al Decreto Liquidità (d.l. 23/2020) con la legge di conversione (Legge 40/2020 del 5 giugno 2020).

Il comma 5-bis dell’art. 9 del Decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2021, l’impresa che ha depositato domanda di concordato “con riserva” o di accordo di ristrutturazione dei debiti può rinunciare alla procedura, dichiarando di aver predisposto e depositato nel Registro Imprese un piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. d), l.f.
Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara quindi l’improcedibilità del ricorso per il concordato preventivo o per l’accordo di ristrutturazione.

La Legge fallimentare, all’articolo 161, comma 6, ammette già la possibilità per il debitore che abbia fatto accesso al concordato “con riserva” di depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis l.f. (anziché una domanda di concordato preventivo).

La legge di conversione del Decreto Liquidità aggiunge la possibilità, per il soggetto che abbia presentato domanda di concordato “con riserva” o di accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis l.., di cambiare strada e di perseguire quella dei piani attestati di risanamento ex articolo 67, comma 3, lett. D), l.f.

In conclusione, attraverso tale integrazione, il legislatore intende con tutta probabilità perseguire lo scopo di semplificare e agevolare la soluzione della crisi che molte imprese si troveranno ben presto a fronteggiare, consentendo la possibilità di cambiare percorso una volta intrapresa una certa strada.

Tuttavia, occorre tener presente che, nonostante i benefici degli effetti protettivi del concordato “con riserva” – soprattutto per quanto riguarda il temporaneo “stop” delle azioni dei creditori ­­– i debitori dovranno altresì tener conto della non così remota possibilità di subire gravi restrizioni nello svolgimento dell’attività d’impresa, con conseguente paralisi del sistema dei pagamenti sia dal lato fornitori che dal lato banche.


DECRETO RILANCIO: sezione imprese

Focus sulle (possibili) novità della sezione imprese previste nella bozza di Governo

Cassa integrazione – la cassa integrazione ordinaria e in deroga prevista dal decreto-legge n.18/2020 viene prorogata da 9 a 18 settimane con possibilità di essere richiesta fino al 31 ottobre 2020. Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti sui tempi di erogazione, il Governo ha previsto meccanismi di autorizzazione e accesso semplificati che dovrebbero portare i tempi da 90 (attuali) a circa 30 giorni. Attendiamo le novità introdotte alla prova dei fatti.

Contributi a fondo perduto – vengono introdotti contributi a fondo perduto per imprese (titolari di reddito d’impresa, lavoro autonomo o partite IVA) con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro. Nel caso di soggetti con ricavi superiori a tale soglia, fatturato o corrispettivi per il mese di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi degli equivalenti valori del 2019. Il contributo è calcolato “applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019″. Le percentuali previste sono del 25%, 20% e 15% per i soggetti con ricavi non superiori, rispettivamente, a centomila, quattrocentomila e cinque milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

Credito d’imposta sugli affitti – alle imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, che nel mese di aprile 2020 abbiano subito un calo dei ricavi superiore al 50% rispetto ad aprile 2019, viene riconosciuto un credito d’imposta fino al 60% dei costi di affitto dei locali ove hanno sede o esercitano la propria attività. 

Credito d’imposta sulle spese di messa in sicurezza Covid – a tutte le imprese viene inoltre riconosciuto un credito d’imposta dell’80%, fino ad un massimo di 80 mila euro, sulle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche. La misura riguarda tutti gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, come gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, gli arredi di sicurezza o quelli per l’acquisto di tecnologie per l’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. 

Rinvio sugar e plastic-tax e sospensione delle clausole di slvaguardia – vengono rinviate – per il momento – al 2021 plastic tax e sugar tax. Le contestate imposte per ora non graveranno le attività delle imprese coinvolte. Ne consegue che in tal modo i temuti aumenti di IVA e accise vengono momentaneamente sospesi per effetto della cancellazione delle clausole di salvaguardia.

DECRETO RILANCIO: prime riflessioni sul futuro di piccole e medie imprese

Un commento preliminare agli interventi previsti per le imprese nella bozza

Con il c.d. Decreto Rilancio il Governo mette in campo circa 55 miliardi di risorse per aiutare imprese, famiglie e lavoratori – liberi professionisti inclusi – a superare la drammatica crisi economica causata dalla pandemia da Coronavirus.

Pur essendo ancora in bozza cominciano a filtrare i primi dettagli riferiti alle imprese e, da una prima analisi, nel complesso il giudizio può dirsi positivo.

Non si può negare infatti che il Decreto promette di dare sollievo alle imprese colpite dal lockdown e dalla conseguente crisi. Cassa integrazione, crediti d’imposta e contributi a fondo perduto potranno consentire alle imprese di parare nel breve termine il colpo subito, o almeno in parte.

Quanto sopra si aggiungerà poi ai finanziamenti già previsti nei precedenti DPCM i quali – seppur con le difficoltà fino ad ora riscontrate nell’ottenimento – potranno fare da ponte per superare questa fase di assenza di margini e conseguente contrazione dei cash flow.

Ciononostante, lo scenario che si prospetta nell’immediato futuro delle piccole e medie imprese genera molte riflessioni e qualche preoccupazione:

  1. l’incertezza sul futuro socio-economico del nostro paese e che vivremo ancora per lungo tempo, comporterà inevitabilmente l’adesione ad uno stile di vita e di consumo ancor più prudente e conservativo. Sorte analoga subiranno anche i piani di investimento delle imprese;

  2. le imprese italiane hanno perso ingenti quote di mercato a favore delle concorrenti estere agevolate da periodi di sospensione delle attività più brevi e occorrerà del tempo nonché strategie accorte per riconquistare la propria posizione di forza;

  3. l’inevitabile spostamento degli acquisti da un commercio off-line a quello on-line ha ormai segnato una tendenza sempre più consolidata nel tempo, con danno irreversibile per la distribuzione tradizionale ed il commercio al dettaglio, già fortemente segnato negli ultimi tempi dal cambiamento generazionale. 

Al fine di preservare le sorti e il futuro delle piccole e medie imprese sarà pertanto essenziale giocare sulla capacità di cogliere e anticipare i cambiamenti causati dall’emergenza Covid nei rispettivi mercati di riferimento, partendo da un’accurata rielaborazione dei piani finanziari e strategici precedenti e da un’attenta revisione della struttura dei costi da adattare al nuovo scenario.

Risanare i debiti ai tempi del Covid-19: vie d’uscita (non troppo nuove) per privati e piccole imprese

In questo particolare momento storico in cui l’emergenza economica e la conseguente crisi legata alla pandemia da Coronavirus mettono a dura prova, non solo le grandi aziende, ma anche e soprattutto le attività di privati e delle piccole imprese, si rivela di grande attualità la cosiddetta “legge anti-suicidi”.

Emanata all’indomani del crack Lehman ed ormai esistente da quasi un decennio, la legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento offre infatti una concreta opportunità ai privati cittadini ed alle piccole imprese non soggette al fallimento di poter addivenire ad un accordo agevolato con i creditori e, dunque, di risanare la propria posizione debitoria.

Si tratta di una normativa che, benché ancora scarsamente utilizzata, potrebbe dunque rappresentare oggi, più di quanto lo fosse all’epoca del suo concepimento, uno strumento valido ed efficace per affrontare quelle situazioni di crisi che già si stanno profilando sin dal lockdown.

La legge n. 3/2012 – così come il Codice della Crisi, che entrerà il vigore a settembre 2021 – disciplina infatti espressamente la crisi o l’insolvenza di tutti quei soggetti esclusi dal fallimento: piccoli imprenditori commerciali, imprenditori agricoli (in quanto ‘non commerciali’), i consumatori ed i professionisti (non essendo imprenditori), e le start up innovative (fisiologicamente incompatibili con le tempistiche delle procedure concorsuali).

Nell’ipotesi in cui i soggetti così individuati non siano più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, versando in una situazione di difficoltà economica tale da rendere probabile l’insolvenza (il cosiddetto sovraindebitamento), possono pertanto ricorrere alle procedure ivi previste e che, in relazione alle diverse situazioni di riferimento, sono tre: il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione.

Il piano del consumatore è la procedura espressamente rivolta ai soli consumatori, nell’accezione di persone fisiche che hanno contratto i propri debiti per ragioni personali (ad esempio spese mediche, tempo libero, vacanze, spese straordinarie per la casa) e non legate all’attività di impresa o commerciale eventualmente svolta, e vede quali parti essenziali il debitore istante, un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed il giudice. Il debitore avanza al giudice competente una proposta, in forma libera, di soddisfacimento dei propri creditori (in maniera similare a quanto avviene in una procedura concordataria) per il tramite di un OCC. Valutata la meritevolezza del debitore istante e la fattibilità della proposta, il giudice procede all’omologa del piano, nell’ambito del quale i creditori possono solo sollevare contestazioni, ma non certo votare la proposta medesima (diversamente da quanto accade sempre nell’ambito del concordato).

L’accordo di composizione della crisi, invece, è destinato a tutti i soggetti non fallibili, non solo i consumatori ed i professionisti (che hanno, dunque, una doppia chance, il piano e l’accordo), ma anche gli imprenditori esclusi dal fallimento. In questa procedura, invece, è necessario il voto favorevole del 60% dei crediti ammessi al voto (come per il concordato), voto probabilmente condizionato da un’offerta di pagamento che, benché in percentuale ridotta, evita al creditore medesimo i costi, le attese e l’incognita di quella che sarebbe una procedura esecutiva ordinaria. A differenza, dunque, che per il piano, in questo caso non è necessaria la valutazione del Tribunale, bensì il voto favorevole dei creditori.

La liquidazione, infine, è di fatto la procedura assimilabile al fallimento, di cui ricalca svolgimento e finalità, essendo volta alla vendita dell’attivo al fine della distribuzione del ricavato tra i creditori.

Tanto il piano del consumatore quanto l’accordo di composizione della crisi omologati sono obbligatori nei confronti di tutti i creditori anteriori (come avviene nel concordato), con conseguente esdebitazione automatica quale liberazione da tutti i debiti residui eccedenti la misura concordataria. La liquidazione, invece, prevede la possibilità dell’esdebitazione solo a richiesta del debitore, anche se il Codice della crisi introdurrà anche per tale procedura l’esdebitazione automatica (solo tre anni dopo l’apertura o comunque dopo il provvedimento di chiusura).

Rispetto alla legge n. 3/12, il Codice della crisi introdurrà inoltre la possibilità di esdebitazione del sovraindebitato anche nell’ipotesi di totale incapienza ossia qualora non possa essere offerta alcuna utilità ai creditori. Il ricorso a tale chance, tuttavia, sarà concesso per una sola volta e fermo l’obbligo per il debitore di pagamento del debito nei quattro anni successivi qualora pervengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

È di facile intuizione, dunque, che le procedure così sommariamente esposte possano davvero costituire un’ancora di salvezza per tutti quei soggetti che, soprattutto oggi e dopo la ripresa post-quarantena, potrebbero trovarsi in una situazione di crisi economica problematica da gestire e dalla quale potrebbe sembrare difficile, se non impossibile, uscire.

Occorre allora una sensibilizzazione sul tema e sulle possibilità offerte dalla legge, continuando la svolta culturale che il legislatore aveva già inteso perseguire nel 2012, e, chiaramente, il ricorso a professionisti che possano supportare il debitore in questo percorso di risanamento del proprio debito.

Decreto liquidità e contenzioso civile: misure urgenti e straordinarie introdotte per far fronte all’emergenza covid-19

Tra le novità introdotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, vi sono nuove ed ulteriori misure in materia di giustizia civile emanate per fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia da coronavirus, a parziale modifica ed integrazione di quanto già precedentemente disposto dall’art 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
In particolare, le disposizioni di cui al nuovo Decreto ridefiniscono la durata del periodo “cuscinetto” stabilendo che nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020:
a) le udienze relative ai procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva;
b) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto afferente i procedimenti civili (la sospensione vale per tutti i termini, quali, in via esemplificativa, quelli per la proposizione di atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, i termini per le impugnazioni e i termini per l’adozione dei provvedimenti giudiziari).
c) è sospeso il decorso dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 nonché nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014, nonché in tutti i procedimenti di ADR regolati dalle disposizioni vigenti. La sospensione straordinaria così disposta opera solo con riferimento ai procedimenti promossi entro il 9 marzo 2020 e qualora costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ferme restando le misure di carattere generale così stabilite, le disposizioni in parola introducono precise eccezioni individuando una serie di procedimenti definibili prioritari e indefettibili – puntualmente indicati nell’art. 83 del DL 17 marzo 2020, n. 18 – i quali pertanto, seguiranno il regolare svolgimento procedurale.
Nell’ambito di tali procedimenti rientrano, a titolo esemplificativo, quelli in materia di famiglia, filiazione e tutela dei diritti fondamenti della persona, nonché i “procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile [i.e. i procedimenti di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze oggetto di impugnazione; n.d.r.] e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Se da una parte le richiamate disposizioni regolamentano i procedimenti civili e le relative sospensioni durante il cosiddetto periodo “cuscinetto”, dall’altra hanno introdotto ulteriori misure organizzative al fine di disciplinare il periodo immediatamente successivo ricompreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020. Si potrà così disporre, a titolo esemplificativo:

1. il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 per tutti i procedimenti civili, ad eccezione dei richiamati procedimenti prioritari e indefettibili;
2. lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (questa ipotesi, tuttavia, è consentita solo per le udienze che ammettono la presenza dei soli difensori);
3. lo svolgimento da remoto delle udienze civili (questa possibilità è consentita esclusivamente per le udienze che ammettono la presenza solo dei difensori e delle parti: in tal caso, prima dell’udienza, verrà data comunicazione ai procuratori delle parti circa il giorno, l’ora e le modalità di collegamento che, come chiarito dal Ministero della Giustizia, dovrà avvenire con Skype for Business e Teams).

Le nuove disposizioni prevedono altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dalle misure di adozione emergenziale durante il periodo di efficacia delle misure organizzative che precludono la presentazione della domanda giudiziale.
Le disposizioni applicabili in generale ai procedimenti civili, così come appena esposte, trovano applicazione anche ai procedimenti esecutivi.
Da ultimo è necessario sottolineare altresì che:
(i) resta in vigore la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020.
(ii) resta in vigore la notificazione a mezzo posta ex L 890/1982, che consente agli operatori postali, a decorrere dal 17 marzo 2020 e sino al 30 giugno 2020, di eseguire la consegna delle raccomandate (previo accertamento della presenza del destinatario o di altro soggetto abilitato al ritiro), senza raccolta della firma, con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza del domicilio indicato. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna, il quale attesta anche la peculiare modalità di recapito eseguita.
(iii) per le notifiche a mani, il personale UNEP, prima di procedere alla notifica, può richiedere all’Autorità sanitaria, in virtù di quanto disposto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 12 marzo 2020, notizie in merito allo stato di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario dell’atto o di suoi conviventi. È stata così introdotta una espressa deroga alla normativa privacy recepita nell’art. 14, comma 2, DL 9 marzo 2020, n. 14, secondo cui “la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1 (Enti Pubblici di ricerca in ambito sanitario), nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto”.