Decreto liquidità e contenzioso civile: misure urgenti e straordinarie introdotte per far fronte all’emergenza covid-19

Tra le novità introdotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, vi sono nuove ed ulteriori misure in materia di giustizia civile emanate per fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia da coronavirus, a parziale modifica ed integrazione di quanto già precedentemente disposto dall’art 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
In particolare, le disposizioni di cui al nuovo Decreto ridefiniscono la durata del periodo “cuscinetto” stabilendo che nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020:
a) le udienze relative ai procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva;
b) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto afferente i procedimenti civili (la sospensione vale per tutti i termini, quali, in via esemplificativa, quelli per la proposizione di atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, i termini per le impugnazioni e i termini per l’adozione dei provvedimenti giudiziari).
c) è sospeso il decorso dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 nonché nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014, nonché in tutti i procedimenti di ADR regolati dalle disposizioni vigenti. La sospensione straordinaria così disposta opera solo con riferimento ai procedimenti promossi entro il 9 marzo 2020 e qualora costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ferme restando le misure di carattere generale così stabilite, le disposizioni in parola introducono precise eccezioni individuando una serie di procedimenti definibili prioritari e indefettibili – puntualmente indicati nell’art. 83 del DL 17 marzo 2020, n. 18 – i quali pertanto, seguiranno il regolare svolgimento procedurale.
Nell’ambito di tali procedimenti rientrano, a titolo esemplificativo, quelli in materia di famiglia, filiazione e tutela dei diritti fondamenti della persona, nonché i “procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile [i.e. i procedimenti di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze oggetto di impugnazione; n.d.r.] e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Se da una parte le richiamate disposizioni regolamentano i procedimenti civili e le relative sospensioni durante il cosiddetto periodo “cuscinetto”, dall’altra hanno introdotto ulteriori misure organizzative al fine di disciplinare il periodo immediatamente successivo ricompreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020. Si potrà così disporre, a titolo esemplificativo:

1. il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 per tutti i procedimenti civili, ad eccezione dei richiamati procedimenti prioritari e indefettibili;
2. lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (questa ipotesi, tuttavia, è consentita solo per le udienze che ammettono la presenza dei soli difensori);
3. lo svolgimento da remoto delle udienze civili (questa possibilità è consentita esclusivamente per le udienze che ammettono la presenza solo dei difensori e delle parti: in tal caso, prima dell’udienza, verrà data comunicazione ai procuratori delle parti circa il giorno, l’ora e le modalità di collegamento che, come chiarito dal Ministero della Giustizia, dovrà avvenire con Skype for Business e Teams).

Le nuove disposizioni prevedono altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dalle misure di adozione emergenziale durante il periodo di efficacia delle misure organizzative che precludono la presentazione della domanda giudiziale.
Le disposizioni applicabili in generale ai procedimenti civili, così come appena esposte, trovano applicazione anche ai procedimenti esecutivi.
Da ultimo è necessario sottolineare altresì che:
(i) resta in vigore la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020.
(ii) resta in vigore la notificazione a mezzo posta ex L 890/1982, che consente agli operatori postali, a decorrere dal 17 marzo 2020 e sino al 30 giugno 2020, di eseguire la consegna delle raccomandate (previo accertamento della presenza del destinatario o di altro soggetto abilitato al ritiro), senza raccolta della firma, con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza del domicilio indicato. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna, il quale attesta anche la peculiare modalità di recapito eseguita.
(iii) per le notifiche a mani, il personale UNEP, prima di procedere alla notifica, può richiedere all’Autorità sanitaria, in virtù di quanto disposto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 12 marzo 2020, notizie in merito allo stato di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario dell’atto o di suoi conviventi. È stata così introdotta una espressa deroga alla normativa privacy recepita nell’art. 14, comma 2, DL 9 marzo 2020, n. 14, secondo cui “la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1 (Enti Pubblici di ricerca in ambito sanitario), nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto”.

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