DECRETO RILANCIO: La novità del passaggio dal concordato al piano attestato.

È possibile sostituire la proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti con un piano attestato. È questa una delle novità apportate al Decreto Liquidità (d.l. 23/2020) con la legge di conversione (Legge 40/2020 del 5 giugno 2020).

Il comma 5-bis dell’art. 9 del Decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2021, l’impresa che ha depositato domanda di concordato “con riserva” o di accordo di ristrutturazione dei debiti può rinunciare alla procedura, dichiarando di aver predisposto e depositato nel Registro Imprese un piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. d), l.f.
Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara quindi l’improcedibilità del ricorso per il concordato preventivo o per l’accordo di ristrutturazione.

La Legge fallimentare, all’articolo 161, comma 6, ammette già la possibilità per il debitore che abbia fatto accesso al concordato “con riserva” di depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis l.f. (anziché una domanda di concordato preventivo).

La legge di conversione del Decreto Liquidità aggiunge la possibilità, per il soggetto che abbia presentato domanda di concordato “con riserva” o di accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis l.., di cambiare strada e di perseguire quella dei piani attestati di risanamento ex articolo 67, comma 3, lett. D), l.f.

In conclusione, attraverso tale integrazione, il legislatore intende con tutta probabilità perseguire lo scopo di semplificare e agevolare la soluzione della crisi che molte imprese si troveranno ben presto a fronteggiare, consentendo la possibilità di cambiare percorso una volta intrapresa una certa strada.

Tuttavia, occorre tener presente che, nonostante i benefici degli effetti protettivi del concordato “con riserva” – soprattutto per quanto riguarda il temporaneo “stop” delle azioni dei creditori ­­– i debitori dovranno altresì tener conto della non così remota possibilità di subire gravi restrizioni nello svolgimento dell’attività d’impresa, con conseguente paralisi del sistema dei pagamenti sia dal lato fornitori che dal lato banche.


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